Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21251 del 4 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalitą aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra societą del gruppo).

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