(massima n. 1)
L'art 45 legge fall. costituisce applicazione in sede fallimentare dei generali principi posti dall'art. 2915 c.c., con l'effetto di rendere inopponibile al creditore pignoratizio che abbia trascritto il pignoramento prima della sentenza dichiarativa di fallimento le sentenze favorevoli alla massa relative alle domande di cui all'art. 2652 n. 1 c.c. (Nella specie, la trascrizione del pignoramento era avvenuta in epoca anteriore alla trascrizione della domanda con la quale la società — poi dichiarata fallita — reclamava la restituzione al suo patrimonio del bene immobile pignorato).