(massima n. 1)
Qualora il creditore, munito di privilegio su autoveicolo, secondo la disciplina del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, ne ottenga il sequestro, e poi se ne renda aggiudicatario in sede di vendita all'asta, l'opponibilitą di tale acquisto nei confronti del fallimento del debitore postula che l'atto di aggiudicazione sia trascritto nel pubblico registro automobilistico prima della data di dichiarazione di detto fallimento, in quanto trova applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare, non derogato dalla citata normativa speciale.