(massima n. 1)
Convenuta la cessione di un credito futuro, qualora tale credito venga ad esistenza dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, poi seguita da concordato e fallimento, tale cessione contrasta in concreto col principio di “cristallizzazione” sancito dagli artt. 167 e 168 l. fall. richiamati dall'art. 188 l. fall. in quanto consente al cessionario una acquisizione non autorizzata, la quale è pertanto inefficace rispetto ai creditori anteriori ad decreto di cui all'art. 188 l. fall.