(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, né la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo, il quale è legittimato a proporre opposizione nonostante la sua dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 43 legge fall. prevede la perdita della sua legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione è destinata a produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento, quando il trasgressore sia tornato in bonis. Il curatore del fallimento, a sua volta, è legittimato ad impugnare in via autonoma l'ordinanza-ingiunzione ove questa sia a lui notificata o quando l'amministrazione intenda far valere il credito che ne deriva direttamente nei confronti della massa, senza assoggettarsi alle ordinarie regole concorsuali di insinuazione al passivo; in tali casi, l'opposizione può essere svolta dal curatore medesimo al solo scopo di sollecitare la pronuncia di inefficacia del provvedimento nei confronti della massa concorsuale, non già per proporre una contestazione del merito della pretesa, non avendo il giudice dell'opposizione titolo per giudicare del merito, riservato al giudice del fallimento, e difettando il curatore di interesse al riguardo.