(massima n. 1)
Il fallito è legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sé e per la propria famiglia, atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione dell'art. 43 L. fall., bensì un rapporto di natura strettamente personale ai sensi dell'art. 46 L. fall., in quanto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita ed inidoneo ad incidere sugli interessi della massa, perciò indifferente per il curatore.