(massima n. 1)
Il curatore del fallimento, nella qualitą di organo investito di una pubblica funzione nell'ambito dall'amministrazione della giustizia svolge un'attivitą distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro onde far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l'azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione gią spettante al fallito con quella gią spettante ai creditori (agendo, pertanto, come terzo quoad probationis), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non č, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi.