(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di una società successivamente alla dichiarazione di fallimento di questa, ancorché il fallimento sia revocato nelle more del giudizio di legittimità, perché il vizio della procura rilasciata al difensore non potrebbe essere sanato ex tunc dalla sopravvenuta revoca del fallimento, atteso che, sulla base delle norme degli artt. 125, terzo comma, e 370 c.p.c., deve escludersi la possibilità della sanatoria del vizio che invalida l'instaurazione del rapporto processuale tutte le volte in cui sia richiesta una procura speciale, come avviene per il ricorso per cassazione, per la valida proposizione del quale si richiede, dall'art. 365 c.p.c., che detta procura sia validamente conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso.