(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di una società fallita contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore del fallimento e da costui non impugnata, in quanto il fallito, privato dalla legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore (nella specie, peraltro, espressamente dispensato dall'impugnazione con decreto del giudice delegato), al quale la legge, invece, espressamente affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio.