(massima n. 1)
Come emerge dagli artt. 39 L. fall. e 6 del D.M. n. 570 del 1992, al liquidatore giudiziale del concordato preventivo possono essere accordati acconti sul compenso per «giustificati motivi» e sulla base «di risultati ottenuti e dell'attività prestata»; acconti che sono, dunque, correlati ad attività già svolta (o almeno da svolgere nell'immediatezza) e, comunque, proprio perché commisurati ad un fatto o ad un'attività già avvenuti (o di imminente realizzazione), assumono il connotato di definitività della loro attribuzione. Ne consegue che su gli stessi non può essere operata la rivalutazione, costituendo connotato fondamentale di questa l'adeguamento monetario all'attualità di una somma che si verserà in un momento successivo a quello nel quale, invece, avrebbe dovuto essere versata, laddove è, al contrario, previsto che l'acconto debba essere corrisposto in data anteriore a quella di liquidazione finale del compenso.