(massima n. 1)
La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare produce la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale e non un nuovo, autonomo procedimento; con la conseguenza che il compenso del curatore, richiamato in ufficio (artt. 121, secondo comma, n. 1, e 139 legge fallim.), č unico e riferito alla unitaria procedura.