(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilitā delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 legge fall., ove manchi un'apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 legge fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati nč poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull'amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato. Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto la sussistenza dell'autonomo illecito extracontrattuale in un caso di concorso di colpa e di responsabilitā solidale ex artt. 1292 e 2055 c.c. del curatore con la banca cui erano imputabili le operazioni di sottrazione della provvista destinata al fallimento, non ricorrendo in tale circostanza un avvenimento estraneo alla sfera di prevedibilitā e prevenibilitā del soggetto su cui gravava l'obbligo di custodia.