(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 197, comma primo lett. d), c.p.p. che sancisce, tra l'altro, la incompatibilitą a testimoniare per coloro che nello stesso procedimento svolgono o abbiano svolto funzioni di ausiliari del giudice o del P.M., non prevede una ipotesi di incompatibilitą assoluta a testimoniare, ma mira solo ad evitare che tali soggetti possano essere assunti come testi sulle conoscenze relative a fatti e circostanze appresi nell'esercizio della funzione di ausiliario per la redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p., non anche nel corso della attivitą compiuta nell'espletamento delle loro funzioni di P.G.