(massima n. 1)
Il consulente tecnico nominato dal P.M., in sede di indagini preliminari, e da questi non inserito nella propria lista testimoniale, può essere indicato, in assenza di specifiche disposizioni che limitino il potere dispositivo delle parti in materia di prova, nella lista testimoniale dell'imputato e, pertanto, da questi chiamato a deporre, considerato che egli non è compreso tra i soggetti che, ex art. 197 cod. proc. pen., non possono essere assunti come testimoni né riveste la qualità di ausiliario in senso tecnico, riservata al personale appartenente alla segreteria o cancelleria dell'ufficio.