(massima n. 1)
Al pubblico ministero non č consentito assumere le informazioni di cui all'art. 362 c.p.p. dal coindagato o dall'indagato di reato connesso ovvero probatoriamente collegato a quello per il quale si indaga, ostandovi il disposto dell'art. 197, lettere a) e b), c.p.p.; ne consegue che le dichiarazioni rese dalla persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata (con le relative forme) sono inutilizzabili, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 c.p.p., oltre che contro chi le ha rilasciate, anche nei confronti del terzo chiamato in correitā o reitā ove attengano al medesimo reato ascritto al terzo o a reato connesso o collegato.