(massima n. 1)
In tema di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di indagato, mentre l'incompatibilità ai sensi dell'art. 197 c.p.p., che preclude l'ammissione stessa del testimone, deve fondarsi su una situazione precostituita e formale, la deposizione resa da chi formalmente non sia incompatibile non è certamente inutilizzabile ai sensi degli artt. 191 e 197 c.p.p., ma può esserlo in base all'art. 63, comma 2, c.p.p. qualora risulti ex post che il dichiarante si è autoaccusato di un reato e che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini.