(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 197, lett. a), c.p.p., che prevede la non compatibilitą con l'ufficio di testimone per i soggetti che siano imputati di reato connesso, deve essere interpretata nel senso che tale incompatibilitą va estesa anche agli imputati di reato collegato. (Fattispecie anteriore alla nuova formulazione dell'art. 197 c.p.p. introdotta dalla legge n. 63 del 2001).