(massima n. 1)
Non v'č incompatibilitā ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autoritā giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, c.p.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesitā).