(massima n. 1)
I singoli condomini di un edificio hanno il diritto di utilizzare direttamente, per il miglior godimento, il piano o la porzione di piano di loro proprietą esclusiva, ma non le parti del fabbricato che, per la loro destinazione ad un servizio comune, si presumono di proprietą comune a norma dell'art. 1117, n. 2 c.c. e pertanto, tali parti non possono essere concesse in locazione a terzi se non per decisione unanime dei condomini. (Nella specie, trattavasi di locali dell'edificio condominiale che, per pattuizione contenuta negli atti di acquisto facenti capo ai singoli condomini, erano stati indicati quali beni comuni e destinati a deposito. La Suprema Corte confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con la quale era stato deciso di concedere tali locali in locazione ad un terzo).