(massima n. 1)
L'uso indiretto della cosa comune (nella specie mediante locazione) incidendo sull'estensione del diritto reale che ciascun comunista possiede sull'intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o deliberato dall'assemblea dei condomini a maggioranza, soltanto quando non sia possibile o ragionevole l'uso promiscuo, sempreché la cosa comune non consenta una divisione, sia pure approssimativa, del godimento. L'indivisibilità del godimento costituisce il presupposto per l'insorgenza del potere assembleare circa l'uso indiretto, onde la deliberazione che adotta l'uso indiretto senza che ne ricorrano le condizioni, è nulla, quale che sia la maggioranza, salvoché ricorra l'unanimità.