(massima n. 1)
La surrogazione ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore che ha pagato l'indennitą all'assicurato determina ope legis la sostituzione del primo nei diritti del secondo, sicché, nei limiti della somma dovuta a quest'ultimo da pił soggetti autori del danno, e quindi tenuti solidalmente al risarcimento, l'assicuratore ha diritto di ripetere da ognuno di essi il pagamento dell'intera somma corrisposta all'assicurato, senza che costoro possano invocare la limitazione connessa alla rispettiva percentuale di colpa.