(massima n. 1)
La tardivitą dell'accettazione della propria nomina da parte del curatore del fallimento, in relazione all'inosservanza del termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge fallimentare, non incide sulla validitą ed efficacia di tale nomina, ove l'accettazione medesima sia intervenuta prima che il tribunale abbia provveduto, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, ad una nuova nomina.