(massima n. 1)
L'opera prestata dal professionista (nella specie, architetto) su incarico del curatore fallimentare, nella qualitą di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - alla quale č applicabile, in sede di liquidazione dei compensi, la L. 8 luglio 1980, n. 319 ed il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 - e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non gią per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalitą istituzionali della procedura, bensģ, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa.