(massima n. 1)
L'avvocato che abbia assistito il fallimento in sede giudiziale e che intenda conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali in sede fallimentare, deve farne richiesta al giudice delegato che provvede con decreto ai sensi dell'art. 25, n. 7 della legge fallimentare, disponendo il pagamento in prededuzione dalla massa. Se il credito non gli viene riconosciuto in tutto o in parte, oltre al reclamo al tribunale fallimentare, può servirsi dei normali mezzi riconosciutigli dall'ordinamento.