(massima n. 1)
Il compenso dell'ausiliario della procedura fallimentare, che abbia esercitato sia funzioni di coadiutore, va determinato, in relazione alle prime, sulla base dei criteri di liquidazione del compenso al curatore (mentre, per le funzioni di mera collaborazione, vanno utilizzati i criteri di liquidazione relativi ai consulenti). Peraltro, ai fini del quantum, non possono essere applicate sic et simpliciter le percentuali previste per il curatore, le quali si riferiscono al complesso dell'attivitą da questo prestata per l'intera procedura concorsuale, ma deve tenersi conto dell'attivitą effettivamente svolta dal delegato, dell'importanza della procedura e del tempo impiegato, restando consentito per i singoli atti liquidare compensi al di sotto del limite minimo previsto per il curatore.