(massima n. 1)
L'autorizzazione ad agire in giudizio, prevista dall'art. 25 L. fall. ad integrazione della legittimazione ad agire del curatore, non trova uno dei suoi presupposti nell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti a fare fronte alle eventuali obbligazioni conseguente all'attivitā autorizzata. Essa, infatti, č rimessa alla valutazione discrezionale del giudice delegato, anche a garanzia di non esporre la massa ed i terzi alle conseguenze di azioni avventate.