(massima n. 1)
La facoltā del giudice delegato, a norma dell'art. 25 n. 2 della legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito, o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento (salva la possibilitā degli interessati di esperire l'opposizione all'esecuzione di tali decreti, aventi natura di atti di giurisdizione esecutiva), ma non anche di disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente che si pretendano dovute al fallimento (nella specie, saldo attivo di conto corrente, che la banca depositaria disconosceva come dovuto per effetto di compensazione con un credito verso il fallito). In tale seconda ipotesi, pertanto, il decreto del giudice delegato, cosė come il provvedimento reso dal tribunale in esito a reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso detto provvedimento del tribunale, non suscettibile di acquistare autoritā di giudicato, non č esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltā di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullitā ed inidoneitā a produrre effetti giuridici.