(massima n. 1)
La disposizione di cui agli artt. 2 ter secondo e terzo comma della legge n. 575 del 1965, contenente disposizioni contro la mafia relative al sequestro e alla confisca dei beni delle persone sottoposte a misure di prevenzione, deve essere interpretata nel senso che essa ha per oggetto il diritto di proprietà sui beni oggetto della misura di prevenzione e, se si tratta di sequestro di quote societarie, la titolarità dei diritti dei singoli soci colpiti dalla misura stessa. Per contro, la funzione svolta dal decreto del giudice delegato del fallimento di cui all'art. 25 legge fall., è quella di provvedere alla conservazione del patrimonio sociale, essendo volto ad acquisire e conservare alla procedura concorsuale le sopravvenienze attive in favore del fallito o del coniuge o di altri soggetti che ne contestino la spettanza al fallimento e non a disporre l'acquisizione di beni sui quali un terzo vanti un diritto incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. Ne consegue che tra le due norme, svolgenti funzione diversa, non può sorgere conflitto che comporti l'accertamento della prevalenza dell'una disciplina sull'altra. (Nella specie, la sentenza, confermata dalla S.C., aveva dichiarato che l'oggetto della procedura di prevenzione era diverso da quello del fallimento, perché quest'ultimo aveva colpito il complesso dei beni della società, mentre il sequestro e la confisca avevano riguardato solo le quote della società appartenenti ai soci, di talché il patrimonio della società non era stato assoggettato a misura di prevenzione e l'amministratore giudiziario non era legittimato a trattenerlo).