(massima n. 1)
Il cedente č litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilitā al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilitā della stessa, la controversia de qua rientra nella vis attractiva del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare.