(massima n. 1)
Quando nel corso di un giudizio arbitrale una delle parti costituite venga dichiarata fallita prima della deliberazione e della sottoscrizione del lodo e il curatore faccia valere con l'impugnazione del dictum arbitrale tale circostanza, chiedendo l'improcedibilitą del giudizio, il giudice di merito deve dichiarare tale improcedibilitą per la vis attractiva della legge fall. che determina la improcedibilitą delle pretese fatte valere nei procedimenti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.