(massima n. 1)
Le questioni concernenti l'autoritą giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtą questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito č tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilitą, l'improcedibilitą o l'improponibilitą della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa. (Fattispecie relativa a domanda di condanna al pagamento di crediti pecuniari derivante dal rapporto di lavoro nei confronti di un imprenditore fallito).