(massima n. 1)
La questione circa l'assoggettabilità o meno del curatore del fallimento all'obbligo di operare ritenute in acconto sull'Irpef, con riguardo a liquidazioni effettuate in favore di dipendenti o professionisti per prestazioni svolte nel corso della procedura concorsuale, non può essere definita dal tribunale fallimentare, nell'ambito delle contestazioni insorte avverso l'insinuazione al passivo del relativo credito tributario richiesta dall'esattore delle imposte dirette, perché implica l'insorgere di una causa pregiudiziale, la quale attiene al rapporto d'imposta, e, quindi, spetta alla cognizione delle commissioni tributarie.