(massima n. 1)
Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione di un credito per imposte dirette sul reddito, il tribunale fallimentare non può accertare la intervenuta sanatoria prevista dall'art. 21 D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. in L. 27 aprile 1989 n. 154, e conseguentemente escludere tale credito dal passivo, atteso che la controversia sul punto, concernendo l'esistenza attuale, o l'inesistenza, del credito stesso in relazione all'essersi, o non, verificato l'effetto estintivo disciplinato dall'art. 21 anzi citato, appartiene in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, alle Commissioni Tributarie. Pertanto, qualora venga dedotta l'estinzione del credito per la ragione su indicata, il tribunale fallimentare, una volta accertata la sussistenza del titolo (iscrizione a ruolo) per l'insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riserva dell'esito della contestazione davanti alle Commissioni Tributarie.