(massima n. 1)
Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 L. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento č competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 L. fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere l'inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalitā stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Questo principio č del pari applicabile anche nel caso che il convenuto in revocatoria sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa per il rinvio contenuto nell'art. 201, comma 1, all'art. 52, comma 2, L. fall.