(massima n. 1)
L'improcedibilitą del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia proposta domanda di dichiarazione di illegittimitą del licenziamento. (Nella specie una domanda di condanna al pagamento di spettanze retributive era stata proposta in via solidale contro due societą, deducendosi che era intervenuto tra di esse un trasferimento d'azienda, e nel corso del giudizio la supposta cedente era stata dichiarata fallita).