(massima n. 1)
Nella controversia inerente a credito di lavoro, la competenza, quale giudice d'appello, del tribunale nel cui circondario ha sede il pretore che ha reso la sentenza impugnata, non trova deroga, a seguito della sopravvenienza del fallimento del datore di lavoro, in favore del diverso tribunale che ha dichiarato tale fallimento.