(massima n. 1)
Esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed č, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della societā dichiarata fallita, dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale fallimentare).