(massima n. 1)
La competenza a conoscere della opposizione alla esecuzione forzata promossa dall'imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso alla procedura dell'amministrazione straordinaria non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l'applicabilitą né dell'art. 51 della legge fallimentare, né dell'art. 24 della stessa legge, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualitą.