(massima n. 1)
Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilitą del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice in sede fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere e decidere su questa e disporre la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, salva la possibilitą di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione.