(massima n. 1)
L'azione di reintegrazione nel possesso, promossa per denunciare atti di spoglio compiuti dal fallito prima della apertura della procedura concorsuale, non rientra fra quelle devolute al tribunale fallimentare (art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), e resta affidata alla cognizione del pretore (art. 8 c.p.c.), ove attenga a beni non acquisiti al fallimento, né rivendicati dal curatore, atteso che, in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui si controverta sul possesso di beni inclusi nell'attivo fallimentare (possesso nel quale subentra il curatore), la causa non coinvolge le esigenze della procedura e gli interessi dei creditori.