(massima n. 1)
La domanda diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto di affitto agrario (o, in subordine la simulazione relativa del canone di affitto, o, in ulteriore subordine, la domanda di revoca del contratto medesimo ex art. 67 legge fall.) proposta dal curatore del fallimento del concedente appartiene alla competenza funzionale del tribunale fallimentare e non a quella della sezione specializzata agraria, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza (altrettanto funzionale) della detta sezione specializzata.