(massima n. 1)
La domanda revocatoria di un contratto agrario, ai sensi dell'art. 67, legge fall., nella quale il curatore agisce contro il preteso affittuario non già in luogo dell'originario concedente fallito, ossia quale parte subentrata al fallito, per far accertare obblighi o diritti nascenti dal contratto o per ottenere altre pronunce da valere tra le sole parti contraenti, ma quale terzo, portatore degli interessi del ceto creditorio, con finalità tipicamente recuperatorie del bene al patrimonio del fallito, così come la domanda di simulazione dello stesso contratto agrario - nella specie proposta in via principale dal curatore - in quanto anch'essa rientrante nel novero delle azioni tendenti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, non configurano una "controversia agraria", tale da attrarre la causa nella competenza del giudice specializzato, sicché resta ferma, sebbene ne sia oggetto un contratto di affitto agrario stipulato dal fallito, la competenza del tribunale fallimentare.