(massima n. 1)
L'esercizio, da parte del curatore fallimentare, della facoltà, conferitagli dall'art. 72 legge fall., di sciogliersi dal contratto preliminare di cui sia parte il fallito, ha natura di eccezione in senso proprio nel giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto stesso promosso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla controparte, ed è idonea a sottrarre il rapporto oggetto della controversia al suo schema legale tipico; sicché essa, trovando la sua genesi nel fallimento, riconduce l'azione, nel cui ambito è espressa, nel novero di quelle attribuite alla cognizione inderogabile del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge cit. (Nella fattispecie la S.C. ha però escluso che la controversia fosse attratta nella competenza del foro fallimentare, riguardando non una domanda di esecuzione del contratto preliminare, bensì un'azione reale immobiliare — di accertamento della proprietà in base a contratto prospettato dall'attore come contratto definitivo di compravendita — sottratta, come tale, alla vis actractiva per espressa previsione dello stesso art. 24 cit.).