(massima n. 1)
Il Tribunale il quale rigetti, ai sensi dell'art. 22 della legge fallimentare, un'istanza di fallimento, è competente (ed è perciò tenuto) a provvedere in ordine alla richiesta — formulata dal debitore — di condanna del creditore ricorrente al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c.