(massima n. 1)
Nel caso in cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto, invocando opposte ragioni di credito, proponga domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso collettivo, la seconda pretesa non č, inscindibilmente con la prima, devoluta alla cognizione di un unico giudice (art. 36 c.p.c.) sia pure identificabile nel Tribunale fallimentare, atteso che le pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere nelle forme di un giudizio ordinario, ossia al di fuori del procedimento della verificazione dei crediti in sede fallimentare e dell'osservanza del principio di concorsualitā (il quale consente l'impugnativa del credito ammesso ai sensi dell'art. 100 L. fall.), quand'anche proposte attraverso un'azione riconvenzionale. Ne consegue che il giudice adito deve dichiarare tale domanda inammissibile o improponibile, senza poter emanare una decisione di merito.