(massima n. 1)
Sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna; ne consegue che non rientra invece nella competenza funzionale del foro fallimentare, prevista dalla predetta norma, la domanda del terzo che, volta alla declaratoria di nullitą di un contratto (nella specie, di edizione) stipulato dalla societą fallita, abbia come scopo solo tale accertamento, sia pur ai fini di ottenere - mediante l'inibizione ad effettuare lo sfruttamento delle opere - la libera disponibilitą dei relativi diritti, non assumendo, al riguardo, alcun rilievo che essi siano stati nel frattempo inventariati nell'attivo del fallimento, sia perchč, comunque, in caso di nullitą del contratto la societą fallita non aveva acquisito alcun diritto, sia perchč l'art. 103 legge fall. prevede l'obbligo di insinuare al passivo la domanda di rivendica dei beni in possesso del fallimento, ma non che tale forma sia da utilizzarsi per le domande di inibitoria che non comportino anche una riconsegna dei beni.