(massima n. 1)
La vis actractiva prevista dall'art. 24 della legge fall. quale causa efficiente della devoluzione alla competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che conseguenzialmente ne derivino incontra un limite insuperabile in relazione a quelle, gią presenti, in nuce, nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, quali, (come nella specie) l'azione rivolta a conseguire il riscatto anticipato (ai sensi dell'art. 1925 c.c.) di una polizza assicurativa alla stregua dei criteri fissati nella medesima, stipulata, prima del fallimento, dall'imprenditore individuale, con una societą di assicurazione, potendo le controversie relative a preesistenti rapporti ritenersi rientrare nella competenza funzionale del tribunale fallimentare solo nel caso in cui esse vengano a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico, per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.