(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 24 della legge fallimentare (in forza della quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento č competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le ordinarie norme di competenza) si applica a prescindere dalla circostanza che i rapporti oggetto della competenza funzionale del tribunale stesso (nella specie, diritti di credito) siano preesistenti o successivi alla dichiarazione di fallimento.