(massima n. 1)
Colui che commette un reato per eseguirne un altro non deve necessariamente essere animato da un dolo di premeditazione perché la risoluzione di commettere un delitto per eseguirne un altro può essere presa con dolo di impeto, non occorrendo alcuna preordinazione programmata nel tempo né sotto il profilo giuridico né sotto quello logico.