(massima n. 1)
Il debito dell'assicuratore contro i danni è debito di valore e non di valuta perché l'oggetto dell'assicurazione è costituito, a norma dell'art. 1905 c.c., dal risarcimento del danno sofferto dall'assicurato. Il riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata è difatti costante in tutte le disposizioni di legge che regolano la soggetta materia, e segnatamente negli artt. da 1904 e 1909 c.c. sicché a nulla rileva che l'adempimento dell'assicuratore, anziché consistere nella reintegrazione in forma specifica, avvenga mediante l'esborso di una somma di denaro, questa non essendo predeterminata ma risultando invece dalla valutazione del danno e costituendo il modo normale di risarcimento. Questo principio deve essere applicato anche nei casi in cui le parti abbiano convenuto un «massimale», espresso in moneta, come limite (assolutamente lecito ai sensi dell'art. 1322 c.c.) della responsabilità dell'assicuratore, non apparendo sufficiente la fissazione di un tal limite a trasformare l'obbligo di risarcimento in quello di pagamento di una somma (asseritamente) predeterminata al momento del contratto.